Art. 6.
(Priorità nell'istruzione, trattazione e decisione).

      1. Nell'istruzione, trattazione e decisione delle cause penali e civili è assicurata priorità assoluta a quelle comunque

 

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concernenti le fattispecie di cui all'articolo 1 della presente legge rispetto ad ogni altra fattispecie eccetto quelle di cui al libro secondo, titolo I, e agli articoli 416-bis, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale.